CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

MALDIVE VACANZE LIMITED TOUR OPERATOR by Global Travel Representative Ltd

  1. Premessa. Nozione di pacchetto turistico
  2. Disposizioni normative e Disciplina applicabile
  3. Prenotazioni
  4. Pagamenti
  5. Prezzo
  6. Recesso del consumatore
  7. Annullamento del pacchetto turistico
  8. Modifiche essenziali del contratto da parte dell’operatore
  9. Modifiche dopo la partenza
  10. Sostituzioni
  11. Obblighi dei partecipanti
  12. Classificazione alberghiera
  13. Regime di responsabilità
  14. Limiti del risarcimento
  15. Obbligo di assistenza
  16. Reclami e denunce
  17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
  18. Fondo di Garanzia
  19. Clausola compromissoria  
  20. Traffico aereo / ritardi e disagi negli aeroporti
  21. Voli ed operativi aerei

ADDENDUM

  1. Disposizioni normative
  2. Condizioni di contratto
  3. Recesso del consumatore
  4. Informativa e consenso ai sensi della Legge 675/1996

  1. Premessa. Nozione di pacchetto turistico - Ai sensi dell’art. 2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
  2. Disposizioni normative e Disciplina applicabile - Il contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti turistici, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore viaggiatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato D. Lgs. 111/95. Il contratto avente a oggetto l’organizzazione di viaggi, soggiorni e la vendita di servizi turistici singolarmente considerati è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali di contratto, anche dalle clausole particolari convenute nella documentazione consegnata al viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla normativa interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione.
  3. Prenotazioni - La prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito ad accettazione da parte del consumatore delle presenti condizioni generali o dopo il versamento della quota di partecipazione o parte di essa che determinerà l'accettazione del presente contratto. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata all’effettuazione del relativo pagamento, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo sito in Seychelles dal quale l’organizzatore invierà voucher di scambio anche a mezzo sistema telematico.  Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite, o indicate nei relativi documenti di viaggio, dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
  4. Pagamenti - Il consumatore provvederà a versare l’intero ammontare in unica soluzione nelle modalità indicate nella scheda di prenotazione, e, in ogni caso, entro e non oltre le 4 (quattro) ore lavorative successive all’atto della prenotazione. La mancata effettuazione del pagamento nei termini stabiliti costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Agenzia di viaggio venditrice e dall’Organizzatore.
  5. Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico e/o dei viaggi, e/o dei soggiorni e/o di servizi turistici singolarmente considerati è indicato per ogni offerta e nella scheda offerte/prenotazioni. Altri oneri posti a carico del viaggiatore, quali spese obbligatorie da pagarsi in loco, andranno sempre specificate nelle note e nei dettagli dell’offerta.
  6. Recesso del consumatore su pacchetti organizzati da Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd

    Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi :

    - aumento del prezzo in misura eccedente il 5%.

    - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettata dal consumatore.

    Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

    - ad usufruire di un pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restrizione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo. (tutto ovviamente per il medesimo periodo di soggiorno)

    - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

    Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

    Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate sopra, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella seguente misura :

    Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa speciale i IT oppure con voli noleggiati o speciali (fino a 5 ore di volo no-stop).  Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto o servizi singoli :

    * 35% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della data di partenza

    * 50% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni prima della data di partenza

    * 100% della quota di partecipazione da 29 giorni di calendario prima della data di partenza.

    N.B: il giorno della data di partenza, non viene considerato ai fini della numerazione dei giorni mancanti appunto alla data di partenza.

    Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta all'atto della prenotazione.

    Per tutte le quote di partecipazione nessun rimborso verrà concordato a chi non si presenterà alla partenza nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai vettori aerei, o rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo svolgimento. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari documenti personali di viaggio e/o espatrio o autorizzazioni ad usufruire del servizio offerto.

  7. Annullamento del pacchetto turistico - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.
  8. Modifiche essenziali del contratto da parte dell’operatore - Prima della partenza l’operatore può modificare in modo significativo uno o più elementi essenziali del contratto dandone immediata comunicazione al consumatore indicando il tipo di modifica. In considerazione della prassi che sia per ragioni tecniche operative che commerciali le Compagnie aeree si riservano la facoltà di modificare gli orari e gli operativi di volo, nonché il tipo e la Compagnia titolare dei mezzi utilizzati, specialmente per i voli speciali ITC, Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd, appena ricevutane la comunicazione dall’organizzatore, s’impegna a comunicare immediatamente al consumatore le modifiche, qualora le stesse compromettano nella sostanza la fruizione oppure la qualità del servizio convenuto. In virtù della suddetta prassi, e al fine di evitare casi di mancata ricezione della comunicazione della modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore, questo stesso è tenuto a contattare Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd, 24 ore prima della partenza per apprendere di eventuali modifiche.
  9. Modifiche dopo la partenza - L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale del contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
  10. Sostituzioni – , considerando la tempistica e le modalità con cui opera, ed eccetto per i voli di linea, prevede per ogni cessione o sostituzione del viaggiatore un rimborso spese di Euro 300,00 (trecento/00), a carico dello stesso viaggiatore. Resta chiaro che, qualora si registrasse una cessione, il nominativo e le generalità del cessionario, come quelle del nuovo viaggiatore, devono essere tempestivamente segnalate a Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd, che se ne riserva l’accettazione in base ai termini in cui è stata presentata la richiesta.
  11. Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
  12. Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
  13. Regime di responsabilità - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd, inoltre, è responsabile, per la riservatezza dei dati comunicati dal consumatore, esclusivamente dal momento in cui questi pervengono nella banca dati e non durante la loro trasmissione.
  14. Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
  15. Obbligo di assistenza - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
  16. Reclami e denunce - Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2 D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze della sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
  17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio - Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Polizza sanitaria - quando mensionata, è inclusa nei pacchetti vacanza redatti da Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd.
  18. Fondo di Garanzia - è prevista l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95.
  19. Clausola compromissoria - Di comune accordo ai sensi dell’art. 29 CCV, potrà essere previsto che le controversie insorgenti dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto siano rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei quali due nominati uno per ciascuna delle due parti in causa, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta; il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati, o in mancanza d’accordo, dal Presidente del Tribunale con sede in Seychelles. La sede del collegio arbitrale, che ha sede stabilita in Seychelles, deciderà ritualmente e secondo diritto, con lodo inappellabile, depositato entro 90 giorni dalla costituzione della terna arbitrale, previo eventuale tentativo di conciliazione.
  20. Traffico aereo / Ritardi e disagi negli aeroporti - I tour operator non sono responsabili della gestione del traffico aereo e pertanto non possono effettuare interventi risolutori per questo tipo di problematiche. Ricordiamo inoltre che in funzione dei regolamenti di sicurezza aeroportuale è vietato al nostro personale accedere alle aree dedicate agli imbarchi. 
  21. VOLI E OPERATIVI AEREI

    I viaggi ITC (inclusive tour charter) sono effettuati con voli speciali sui quali Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd ha acquistato dai Vettori un contingente di posti definito, riservandolo ai propri clienti.

    Gli operativi dei voli verranno comunicati solo alla data della conferma della prenotazione. Eventuali cambiamenti operativi verranno comunicati, in tempo utile, a mezzo e-mail, SMS,  FAX o altro mezzo idoneo. Gli orari dei voli sono sempre espressi in ora locale.

    Successive variazioni potranno riguardare, secondo necessità, la Compagnia aerea ed il tipo di aeromobile utilizzato (in nessun caso verranno utilizzati aeromobili o Compagnie aeree di qualità o affidabilità inferiori a quelli pubblicati, secondo la certificazione rilasciata dagli Enti preposti al controllo e all’assistenza al volo) e l’aeroporto di partenza/arrivo. Eventuali variazioni potranno riguardare anche l’effettuazione di scali non originariamente previsti.

    Nel caso in cui sopraggiungano fatti non conosciuti o non prevedibili al momento della prenotazione, l’Organizzatore si riserva la facoltà di raggruppare su un unico scalo le partenze/arrivi previsti da o per un diverso scalo, trasportando i passeggeri in autopullman da o all’aeroporto originale.

    All'interno dell'arcipelago delle isole Maldive la maggioranza dei trasferimenti avviene in idrovolante o con voli interni sui vari piccoli aeroporti domestici nati negli ultimi anni. Gli operativi degli arrivi e delle partenze di suddetti voli interni, sono decisi esclusivamente dalle compagnie gestrici degli idrovolanti e dei voli interni e comunicati al resort soltanto il giorno precedente nel quale verrà effettuato il trasferimento. Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd non può essere ritenuto responsabile e non è tenuto a nessun tipo di rimborso al cliente nel caso in cui si verifichi la necessità di un pernottamento nei pressi dell'aeroporto nel giorno di arrivo o in quello di partenza, dovuto a problemi meteorologici o di operativo voli internazionali in eventuale mancata coincidenza o per problemi imputabili alla operatività delle compagnie degli idrovolanti o voli domestici stessi che in casi rarissimi potrebbero portare fino alla perdita del volo internazionale di partenza dalle Maldive.

     

ADDENDUM

Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.

  1. Disposizioni normative - Il contratto avente ad oggetto la vendita del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
  2. Condizioni di contratto - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7; art. 8; art. 9, c.1°; art. 10; art. 14, c.1; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
  3. Recesso del consumatore su pacchetti organizzati Maldive Vacanze tour operator by Global Travel Representative Ltd, solo volo, solo land e trasferimenti

    Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi :

    - aumento del prezzo in misura eccedente il 5%.

    - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettata dal consumatore.

    Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

    - ad usufruire di un pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restrizione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo. (tutto ovviamente per il medesimo periodo di soggiorno)

    - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

    Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

    Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate sopra, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella seguente misura :

    Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa speciale i IT oppure con voli noleggiati o speciali (fino a 5 ore di volo no-stop).  Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto o servizi singoli, solo volo, solo servizi a terra con trasferimenti :

    * 35% della quota di partecipazione fino a 60 giorni prima della partenza

    * 50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza

    * 100% della quota di partecipazione da 30 giorni di calendario prima della data di partenza.

    N.B: il giorno della data di partenza, non viene considerato ai fini della numerazione dei giorni mancanti appunto alla data di partenza.

    Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta all'atto della prenotazione.

    Per tutte le quote di partecipazione nessun rimborso verrà concordato a chi non si presenterà alla partenza nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai vettori aerei, o rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo svolgimento. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari documenti personali di viaggio e/o espatrio o per mancanza di autorizzazioni legali.

  4. Informativa e consenso ai sensi della Legge 675/1996 - La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
    La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra Società le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti.
    Desideriamo informarla che i dati raccolti al momento della registrazione vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge 675/1996, e per le seguenti finalità:

    - trattamento per fornire i servizi oggetto del contratto:
    - elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
    - predisposizione del registro dei collegamenti.

    Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Maldive Vacanze by Global Travel Representative Ltd, con sede legale ed operativa in Seychelles.

    Art. 13 Legge 675/1996 (Diritti dell’interessato)

    In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 13, comma 1, lettera (a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di essere informato su quanto indicato all’art. 7 comma 4, lettere a), b) e h); di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
    Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo le modalità e dentro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Restano ferme le norme sul segreto personale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

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